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Venerdì 18 Maggio 2012 15:27 |
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Tar Puglia-Bari, Sezione Seconda Sentenza numero 872 del 2 maggio 2012 FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso il sig. ......... ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Politecnico di ...........in data 22.12.2011 di diniego dell’istanza di accesso ai documenti, presentata in data 18.11.2011 e l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia ..........................., deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’Università e gli esami eventualmente sostenuti anche al fine di verificare la veridicità di tale assunto e conseguentemente la legittimità della partecipazione alle spese che gli vengono richiesti a tale titolo. Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di............. e la controinteressata ......................, che hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è parzialmente fondato. Al riguardo il Collegio rileva la controinteressata figlia ......................, maggiorenne, si oppone alla richiesta del genitore ed assume di essere iscritta di essere iscritta al terzo anno del corso di Laurea in ingegneria dei sistemi industriali ed elettronici di durata triennale della facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di............... e di aver sostenuto nove esami, depositando in giudizio un certificato della Direzione Didattica – Settore Segreteria Studenti del Politecnico di...............in data 21 novembre 2011.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Maggio 2012 16:08 |
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Venerdì 18 Maggio 2012 15:10 |
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Va esclusa la responsabilità solidale del condominio per i danni provocati dalla ditta appaltatrice dei lavori. (Appello di Palermo, 19 ottobre 2011)
In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre quando il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
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Giovedì 15 Marzo 2012 17:38 |
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La coppia omosessuale è “titolare del diritto alla vita famigliare” come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e moglie. L’apertura nei confronti delle coppie omosessuali arriva dalla Cassazione che per la prima volta si trova a dover affrontare il caso di una coppia gay della provincia di Roma che aveva contratto il matrimonio all’Aja nei Paesi Bassi e chiedeva la trascrizione del matrimonio nel nostro Paese. La prima sezione civile con la sentenza 4184 ha detto no alla trascrizione delle nozze celebrate all’estero ma ha stabilito che anche per le coppie gay devono valere gli stessi diritti assicurati dalla legge a qualsiasi coppia etero. In particolare, la suprema Corte spiega che “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia- quali titolari del diritto alla ‘vita famigliare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 17:41 |
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Mercoledì 14 Marzo 2012 17:43 |
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1. – DANNO BIOLOGICO
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art. 2059 Cc e 32 Cost.
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Lesione dell’integrità psico-fisica del danneggiato, accertata con parametri medico-legali
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2. – DANNO MORALE SOGGETTIVO O DA REATO
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Art. 2059 Cc e art. 185 Cp
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Perturbanto transeunte dell’animo del danneggiato derivante da reato
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3. - DANNO NON PATRIMONIALE TASSATIVAMENTE DESCRITTO
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Tutte le volte in cui il legislatore stabilisce la risarcibilità del danno non patrimoniale in mancanza di un reato
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Tra cui:
- art. 2 della legge 13.4.1988 n. 117: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
- art. 29, comma 9, 24 della legge 31.12.1996 n. 675: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali;
- art. 44, comma 7, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi;
- art. 2 della legge 24.3.2001 n. 89: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.
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4. – DANNO ESISTENZIALE
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Art. 2059 + diritto costituzionale
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Lesione peggiorativa della qualità della vita del danneggiato
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5. – DANNO AI VALORI COSTITUZIONALI
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Art. 2059 + diritto costituzionale
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Lesione ad un diritto costituzionale che non il carattere dell’”esistenzialità”
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Marzo 2012 17:48 |
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Giovedì 02 Febbraio 2012 11:17 |
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LAVORO (DIRITTO PENALE) - OMESSO VERSAMENTO - REGOLARIZZAZIONE - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTO EQUIPOLLENTE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - CONDIZIONI Le Sezioni unite, dopo aver chiarito in riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
Fonte: Corte di Cassazione
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Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Febbraio 2012 11:22 |
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